Art. 9.
(Disposizioni relative alla sospensione
condizionale).

      1. Se la sospensione condizionale è stata concessa con più sentenze, al di là dei limiti di cui all'articolo 79 del codice penale, il giudice dell'esecuzione revoca le sospensioni e ordina l'esecuzione della pena.
      2. Ai fini della concessione o della revoca della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena a richiesta è equiparata alla sentenza di condanna.

 

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